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Decreto 185   DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 185

     

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/73/ CEE IN MATERIA DI MEDICINALI OMEOPATICI

     

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

      Visti gli articoli 76 e 78 della Costituzione;

      Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, gli articoli

      1, 2 e 25;

      Vista la direttiva del Consiglio 92/73/ CEE del 22 settembre 1992, che

      amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/ CEE e 75/319/ CEE

      concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

      regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa

      disposizioni complementari per i medicinali omeopatici;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

      del 16 marzo 1995;

      Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica

      incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e

      della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

      dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia del tesoro;

 

      EMANA

      il seguente decreto legislativo:

     

Art. 1.

      Campo d'applicazione

 

      1. Ai fini del presente decreto, per " medicinale omeopatico " si intende

      ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati "

      materiali di partenenza omeopatici ", secondo un processo di fabbricazione

      omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale

      descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.

      2. Un medicinale omeopatico può contenere anche più principi.

      3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali

      omeopatici per uso umano, ivi compresi i medicinali usati nella medicina

      antroposofica, ad esclusione di quelli:

      a) preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche e destinati ai

      singoli malati;

      b) preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea

      ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti della

      stessa farmacia.

      4. All'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è aggiunta

      la seguente lettera:

      "s) per i medicinali omeopatici, indicazione della loro natura omeopatica

      in caratteri chiari e leggibili."

      5. Ai medicinali omeopatici si applicano le disposizioni concernenti le

      specialità medicinali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

     

Art. 2.

      Requisiti del direttore tecnico

 

      1. Limitatamente agli stabilimenti che producono i medicinali omeopatici

      di cui all'art. 3, possono essere nominati direttori tecnici, oltre che i

      soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto

      legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelli di cui all'art. 26, comma

      3, dello stesso decreto legislativo, coloro che sono in possesso dei

      seguenti requisiti:

      a) laurea in farmacia, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche,

      chimica industriale e scienze biologiche;

      b) documentata attività pratica di almeno tre anni concernente la

      produzione ed i controlli necessari a garantire la qualità dei medicinali

      omeopatici in imprese autorizzate alla loro fabbricazione.

      2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto

      esercitano l'attività di direttore tecnico in stabilimenti di produzione

      di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'art. 144 del testo

      unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.

      1265 come sostituto dell'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422,

      possono continuare l'attività medesima anche in mancanza dei requisiti di

      cui al comma 1, lettera a) e b).

 

     

Art. 3.

      Immissione in commercio: requisiti per la procedura semplificata di

      autorizzazione e divieto di pubblicità

 

      1. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale

      omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il

      medicinale:

      a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;

      b) non reca sulle confezioni né vanta in qualsiasi altro modo indicazioni

      terapeutiche;

      c)ha un grado di diluzione tale da garantire l'innocuità; in ogni caso il

      medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura

      madre, ne più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata

      nell'allopatia per i principi attivi la cui presenza in un medicinale

      allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

      2. E'vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei

      medicinali omeopatici di cui al comma 1.

     

Art. 4.

      Etichettatura e foglio illustrativo

 

      1. L'etichettatura e l'eventuale foglio illustrativo dei medicinali

      omeopatici di cui all'art. 3 devono riportare obbligatoriamente ed

      esclusivamente le seguenti indicazioni:

      a) dicitura " medicinale omeopatico " in grande evidenza, seguita dalla

      frase " perciò senza indicazioni terapeutiche approvate ";

      b) denominazione scientifica propria della tradizione omeopatica od

      antroposofica del materiale di partenza omeopatico, seguita dal grado di

      diluzione espresso con i simboli della farmacopea utilizzata;

      c) nome e indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato e del

      produttore, se diverso;

      d) modo di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;

      e) mese e anno di scadenza;

      f) forma farmaceutica;

      g) contenuto della confezione in peso, volume o unità di somministrazione;

      h) eventuali precauzioni particolari da prendersi per la conservazione del

      medicinale;

      i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;

      l) numero del lotto di fabbricazione;

      m) numero di registrazione;

      n) suggerimento all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi

      persistono durante l'utilizzazione del medicinale;

      o) prezzo di vendita al pubblico.

 

     

Art. 5.

      Domanda di registrazione

 

      1. La domanda di registrazione semplificata può riguardare una serie di

      medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con

      riferimento alle differenti diluizioni e forme farmaceutiche di interesse

      del richiedente.

      2. La domanda di cui al comma 1, presentata dal responsabile

      dell'immissione in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto

      dei requisiti di innocuità di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed

      essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a

      dimostrare la qualità farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di

      fabbricazione;

      a) denominazione scientifica propria della tradizione omeopatica o

      antroposofica del materiale di partenza omeopatico o altra denominazione

      figurante in una farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di

      somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluzione da registrare;

      b) documentazione concernente le modalità di ottenimento e di controllo di

      ciascun materiale di partenza omeopatico nonché un'adeguata bibliografia

      che ne dimostri il carattere omeopatico o antroposofico; in ogni caso è

      escluso l'onere di dimostrazione dell'efficacia terapeutica;

      c) documentazione concernente i metodi di diluzione e dinamizzazione

      seguiti;

      d) documentazione concernente i metodi di fabbricazione e di controllo per

      ogni forma farmaceutica;

      e) autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali oggetto della domanda;

      f) copia della registrazione o dell'autorizzazione eventualmente ottenuta

      per lo stesso medicinale in altri Stati membri;

      g) due modelli della confezione del medicinale da registrare;

      h) dati concernenti la stabilità del medicinale con riferimento alla forma

      farmaceutica e al tipo del suo contenitore.

      3. Gli originali della documentazione presentata ai fini della procedura

      semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, dopo verifica

      della loro regolarità e completezza a cura dei competenti uffici del

      Ministero della sanità, possono essere restituiti alle imprese

      farmaceutiche, con obbligo di custodia; in tal caso, le imprese

      farmaceutiche sono tenute a fornire supporti informatici, rispondenti alle

      caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della sanità,

      contenenti gli stessi elementi documentali.

      4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle specialità

      medicinali assoggettate alla disciplina di cui al decreto legislativo 29

      maggio 1991, n. 178.

 

     

Art. 6.

      Commissione per i medicinali omeopatici

 

      1. La commissione prevista dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge

      22 febbraio 1994, n. 146, istituita presso il Ministero della Sanità con

      lo scopo di definire, in relazione ai principi e alle caratteristiche

      della medicina omeopatica o antroposofica, norme particolari per le prove

      farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non

      contemplati dall'art. 3, è composta da quattro medici praticanti la

      medicina omeopatica o antroposofica, scelti su indicazione delle

      associazioni mediche più rappresentative e autorevoli del settore, quattro

      esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche e due

      esperti in produzione e controllo di qualità di medicinali omeopatici.

      2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro

      della sanità e dura in carica due anni a decorrere dalla data di nomina;

      il segretario della commissione è un funzionario del Ministero della

      sanità con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

      3. Le conclusioni della commissione di cui al comma 1 sono presentate al

      Ministero della sanità che, ove ritenga di adottarle, le notifica alla

      Commissione europea.

      4. Le eventuali spese per il funzionamento della commissione di cui al

      comma 1 sono a carico del Ministero della sanità che vi provvede

      nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

     

Art.7.

      Disposizioni transitorie

 

      1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione Europea e

      presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992,

      l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima

      presentazione scade il 31 dicembre 1997, purché il responsabile

      dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di entrata in

      vigore del presente decreto, documenti al Ministero della sanità tale

      presenza.

      2. Per i medicinali omeopatici di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo

      dell'autorizzazione, si applica l'art. 9 del decreto legislativo 29 maggio

      1991, n. 178; ove sussistano i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, si

      applica l'art. 5, comma 2.

      3. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi

      sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in

      commercio fino al 31 dicembre 1997, purché siano in possesso dei requisiti

      di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b) ed abbiano un grado di

      diluizione tale da garantirne l'innocuità.

     

Art. 8.

      Sanzioni

 

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione

      all'immissione in commercio del medicinale omeopatico che non osserva le

      disposizioni dell'art. 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del

      pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

      2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica a chiunque non

      osserva la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, salvo che il fatto

      costituisca reato.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

      Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto

      obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

     

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

      SCALFARO

 

 

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