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Decreto 185 DECRETO LEGISLATIVO
17 marzo 1995, n. 185
ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 92/73/ CEE IN MATERIA DI MEDICINALI OMEOPATICI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 78 della
Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146,
e, in particolare, gli articoli
1, 2 e 25;
Vista la direttiva del Consiglio 92/73/ CEE del 22
settembre 1992, che
amplia il campo
di applicazione delle direttive 65/65/ CEE e 75/319/ CEE
concernenti il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed
amministrative relative ai medicinali e che fissa
disposizioni
complementari per i medicinali omeopatici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione
del 16 marzo
1995;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio
e della programmazione economica
incaricato per
il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e
della sanità, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
degli affari esteri, di grazia e giustizia del tesoro;
EMANA
il seguente
decreto legislativo:
Art.
1.
Campo d'applicazione
1. Ai fini del presente decreto, per
" medicinale omeopatico " si intende
ogni medicinale
ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati "
materiali di partenenza omeopatici ", secondo un processo di
fabbricazione
omeopatico
descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale
descrizione,
dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.
2. Un medicinale omeopatico può contenere
anche più principi.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali
omeopatici per
uso umano, ivi compresi i medicinali usati nella medicina
antroposofica,
ad esclusione di quelli:
a) preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche e destinati ai
singoli malati;
b) preparati in farmacia in base alle
indicazioni di una farmacopea
ufficiale e
destinati ad essere forniti direttamente ai clienti della
stessa farmacia.
4. All'art. 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 540, è aggiunta
la seguente
lettera:
"s) per i
medicinali omeopatici, indicazione della loro natura omeopatica
in caratteri
chiari e leggibili."
5. Ai medicinali omeopatici si applicano
le disposizioni concernenti le
specialità
medicinali, salvo quanto disposto dal presente decreto.
Art.
2.
Requisiti del direttore tecnico
1. Limitatamente agli stabilimenti che
producono i medicinali omeopatici
di cui all'art.
3, possono essere nominati direttori tecnici, oltre che i
soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e di quelli di cui all'art. 26, comma
3, dello stesso decreto legislativo,
coloro che sono in possesso dei
seguenti
requisiti:
a) laurea in farmacia, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche,
chimica
industriale e scienze biologiche;
b) documentata attività pratica di almeno tre anni concernente la
produzione ed i
controlli necessari a garantire la qualità dei medicinali
omeopatici in
imprese autorizzate alla loro fabbricazione.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto
esercitano
l'attività di direttore tecnico in stabilimenti di produzione
di medicinali
omeopatici autorizzati ai sensi dell'art. 144 del testo
unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 come sostituto
dell'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422,
possono
continuare l'attività medesima anche in mancanza dei requisiti di
cui al comma 1,
lettera a) e b).
Art.
3.
Immissione in commercio: requisiti per la
procedura semplificata di
autorizzazione e
divieto di pubblicità
1. L'autorizzazione all'immissione in
commercio di un medicinale
omeopatico è
rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il
medicinale:
a) è destinato ad essere somministrato
per via orale od esterna;
b) non reca sulle confezioni né vanta in
qualsiasi altro modo indicazioni
terapeutiche;
c)ha un grado di diluzione
tale da garantire l'innocuità; in ogni caso il
medicinale non
può contenere più di una parte per diecimila di tintura
madre, ne più di
1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata
nell'allopatia
per i principi attivi la cui presenza in un medicinale
allopatico
comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.
2. E'vietata
qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei
medicinali
omeopatici di cui al comma 1.
Art.
4.
Etichettatura e foglio illustrativo
1. L'etichettatura e l'eventuale foglio
illustrativo dei medicinali
omeopatici di
cui all'art. 3 devono riportare obbligatoriamente ed
esclusivamente
le seguenti indicazioni:
a) dicitura " medicinale omeopatico
" in grande evidenza, seguita dalla
frase "
perciò senza indicazioni terapeutiche approvate ";
b) denominazione scientifica propria
della tradizione omeopatica od
antroposofica
del materiale di partenza omeopatico, seguita dal grado di
diluzione
espresso con i simboli della farmacopea utilizzata;
c) nome e indirizzo del
responsabile dell'immissione sul mercato e del
produttore, se
diverso;
d) modo di somministrazione e, se
necessario, via di somministrazione;
e) mese e anno
di scadenza;
f) forma farmaceutica;
g) contenuto della confezione in peso,
volume o unità di somministrazione;
h) eventuali precauzioni particolari da
prendersi per la conservazione del
medicinale;
i)
avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
l) numero del lotto di fabbricazione;
m) numero di registrazione;
n) suggerimento all'utilizzatore di
consultare un medico se i sintomi
persistono
durante l'utilizzazione del medicinale;
o) prezzo di
vendita al pubblico.
Art.
5.
Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione
semplificata può riguardare una serie di
medicinali
ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con
riferimento alle
differenti diluizioni e forme farmaceutiche di interesse
del richiedente.
2. La domanda di cui al comma 1,
presentata dal responsabile
dell'immissione
in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto
dei requisiti di
innocuità di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed
essere corredata
dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a
dimostrare la
qualità farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di
fabbricazione;
a)
denominazione scientifica propria della tradizione omeopatica o
antroposofica
del materiale di partenza omeopatico o altra denominazione
figurante in una
farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di
somministrazione,
forme farmaceutiche e gradi di diluzione da
registrare;
b) documentazione concernente le modalità
di ottenimento e di controllo di
ciascun
materiale di partenza omeopatico nonché un'adeguata bibliografia
che ne dimostri
il carattere omeopatico o antroposofico; in ogni caso
è
escluso l'onere
di dimostrazione dell'efficacia terapeutica;
c) documentazione concernente i metodi di
diluzione e dinamizzazione
seguiti;
d) documentazione concernente i metodi di
fabbricazione e di controllo per
ogni forma
farmaceutica;
e) autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali oggetto della domanda;
f) copia della registrazione o
dell'autorizzazione eventualmente ottenuta
per lo stesso
medicinale in altri Stati membri;
g) due modelli della confezione del
medicinale da registrare;
h) dati concernenti la stabilità del
medicinale con riferimento alla forma
farmaceutica e
al tipo del suo contenitore.
3. Gli originali della documentazione
presentata ai fini della procedura
semplificata di
registrazione dei medicinali omeopatici, dopo verifica
della loro
regolarità e completezza a cura dei competenti uffici del
Ministero della sanità, possono essere
restituiti alle imprese
farmaceutiche,
con obbligo di custodia; in tal caso, le imprese
farmaceutiche
sono tenute a fornire supporti informatici, rispondenti alle
caratteristiche
tecniche stabilite con decreto del Ministro della sanità,
contenenti gli stessi
elementi documentali.
4. La disposizione di
cui al comma 3 si applica anche alle specialità
medicinali
assoggettate alla disciplina di cui al decreto legislativo 29
maggio 1991, n.
178.
Art.
6.
Commissione per i medicinali omeopatici
1. La commissione
prevista dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge
22 febbraio 1994, n. 146, istituita
presso il Ministero della Sanità con
lo scopo di
definire, in relazione ai principi e alle caratteristiche
della medicina
omeopatica o antroposofica, norme particolari per le
prove
farmacologiche,
tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non
contemplati
dall'art. 3, è composta da quattro medici praticanti la
medicina omeopatica
o antroposofica, scelti su indicazione delle
associazioni
mediche più rappresentative e autorevoli del settore, quattro
esperti in
sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e
cliniche e due
esperti in
produzione e controllo di qualità di medicinali omeopatici.
2. La commissione di cui al comma 1 è
nominata con decreto del Ministro
della sanità e
dura in carica due anni a decorrere dalla data di nomina;
il segretario
della commissione è un funzionario del Ministero della
sanità con
qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.
3. Le conclusioni della commissione di
cui al comma 1 sono presentate al
Ministero della sanità che, ove ritenga
di adottarle, le notifica alla
Commissione europea.
4. Le eventuali spese per il
funzionamento della commissione di cui al
comma 1 sono a
carico del Ministero della sanità che vi provvede
nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio esistenti.
Art.7.
Disposizioni transitorie
1. Per i medicinali omeopatici prodotti
in un Paese dell'Unione Europea e
presenti sul
mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992,
l'autorizzazione
ad essere mantenuti in commercio con la medesima
presentazione
scade il 31 dicembre 1997, purché il responsabile
dell'immissione
in commercio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, documenti al Ministero della sanità tale
presenza.
2. Per i medicinali omeopatici
di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo
dell'autorizzazione,
si applica l'art. 9 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178; ove sussistano i requisiti
di cui all'art. 3, comma 1, si
applica l'art.
5, comma 2.
3. Ai fini dello smaltimento delle
scorte, i medicinali omeopatici immessi
sul mercato
successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in
commercio fino
al 31 dicembre 1997, purché siano in possesso dei requisiti
di cui all'art.
3, comma 1, lettera a) e b) ed abbiano un grado di
diluizione tale
da garantirne l'innocuità.
Art.
8.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
il titolare dell'autorizzazione
all'immissione
in commercio del medicinale omeopatico che non osserva le
disposizioni
dell'art. 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. La stessa sanzione prevista dal comma
1 si applica a chiunque non
osserva la
disposizione di cui all'art. 3, comma 2, salvo che il fatto
costituisca
reato.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E'fatto
obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 17 marzo 1995
SCALFARO
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